PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incremento della durata complessiva del congedo di maternità per la madre lavoratrice subordinata).

      1. La lavoratrice madre ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi prima del parto e nei sei mesi successivi, salvo quanto previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
      2. Il periodo relativo al congedo di maternità dopo il parto, determinato ai sensi del comma 1, è incrementato di due mesi nel secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e di un ulteriore mese per ogni anno fino ad un massimo di dodici mesi dal parto.

Art. 2.
(Miglioramento del trattamento economico del congedo parentale in favore della madre lavoratrice subordinata).

      1. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per i periodi di congedo parentale previsti dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla madre lavoratrice è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione per un periodo massimo complessivo di dodici mesi.
      2. A decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 1 e fino al compimento degli otto anni di vita del bambino, è dovuta alla madre lavoratrice un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, senza limiti di reddito. Per la madre

 

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lavoratrice, il cui reddito individuale sia inferiore 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, l'indennità è pari all'80 per cento della retribuzione.

Art. 3.
(Estensione dei benefìci relativi al congedo di maternità e al congedo parentale alle lavoratrici a progetto).

      1. A decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefìci previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono estesi anche alle lavoratrici madri iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Art. 4.
(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

      1. A decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati è concessa una riduzione degli oneri sociali per ciascuna lavoratrice madre del 10 per cento, relativamente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, del 7 per cento relativamente a quanto previsto dal primo periodo del comma 2 e del 5 per cento relativamente a quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 2 nonché del 3 per cento relativamente a quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 5.
(Rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze).

      1. L'eventuale eccedenza finanziaria fra le minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 e le maggiori spese derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della

 

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presente legge è destinata al finanziamento del Fondo per le non autosufficienze, istituito ai sensi del comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.
(Norme per la copertura finanziaria attraverso l'equiparazione del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento di quiescenza).

      1. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è posto a totale carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti ed è coperto mediante i risparmi di spesa conseguenti all'attuazione della lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituita dal comma 2 del presente articolo.

      2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalla seguente:

          «b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 65 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

          1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;

          2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;».